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Sez. 3, Sentenza n. 2349 del 28/06/1969 (Rv. 341773 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - ACCERTAMENTO DEI DIFETTI - VERIFICA DELLA QUALITA O CONDIZIONI DELLA COSA - MANCATO RICORSO ALLA PROCEDURA DI VERIFICAZIONE - LIMITAZIONE DEI MEZZI DI PROVA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE RIGOROSA DELLE RISULTANZE - NECESSITA - DIFETTO DI SPECIFICITA NELLA FORMULAZIONE DELLA PROVA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341773-01

VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - ACCERTAMENTO DEI DIFETTI - VERIFICA DELLA QUALITA O CONDIZIONI DELLA COSA - MANCATO RICORSO ALLA PROCEDURA DI VERIFICAZIONE - LIMITAZIONE DEI MEZZI DI PROVA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE RIGOROSA DELLE RISULTANZE - NECESSITA - DIFETTO DI SPECIFICITA NELLA FORMULAZIONE DELLA PROVA - INAMMISSIBILITA.*

Il mancato ricorso alla procedura di verificazione di cui al primo comma dell'art.1513 cod.civ. non determina alcuna limitazione dei mezzi di prova, che sono tutti consentiti, ma impone soltanto una valutazione rigorosa delle risultanze, si da ingenerare nel giudice un convincimento pieno e preciso. Il che, ovviamente, non comporta che le relative deduzioni siano da considerarsi sottratte ai generali requisiti che ne condizionano l'ammissibilita quindi, non puo farsi luogo al loro ingresso allorche, gia nella loro formulazione, si presentino, per difetto di sufficiente specificita, non idonee a condurre a quell'accertamento rigoroso, testualmente postulato dal secondo comma della norma citata. (V. 2706-68, massima n.335274 646-66, massima n.321278 1914-65 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1513

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)