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Sez. 1, Sentenza n. 627 del 07/12/1984 Ud. (dep. 16/01/1985) Rv. 167485 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - ELEMENTO CRONOLOGICO E PSICOLOGICO - VALORE PROBATORIO DELL'AGGUATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167485-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - ELEMENTO CRONOLOGICO E PSICOLOGICO - VALORE PROBATORIO DELL'AGGUATO - CONDIZIONI.*

Ai fini della configurabilità della premeditazione in ipotesi di omicidio volontario l'agguato, se non vale ad integrare tale aggravante, non essendo sufficiente a dimostrare in ogni caso il processo psicologico di intensa riflessione e di fredda Determinazione che caratterizza il premeditato proposito di uccidere (come nella ipotesi di un agguato teso all'avversario che si sia avvistato per caso), certamente assume tale valore probatorio quando si inserisca come mezzo di esecuzione nel quadro complessivo di macchinazione del delitto, poiché in tale caso si realizzano entrambi gli elementi che caratterizzano la premeditazione: quello cronologico, costituito da un apprezzabile lasso di tempo fra l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminoso, e quello ideologico, costituito dalla persistenza della risoluzione criminosa, senza soluzione di continuità, sino alla sua attuazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)