Sez. 2, Ordinanza n. 2467 del 27/11/1973 Cc. (dep. 28/02/1974) Rv. 126298 - 01
GIUDICE PENALE - ASTENSIONE - INCOMPATIBILITA - RICUSAZIONE - INCOMPATIBILITA DEL GIUDICE - PRONUNZIA DI SENTENZA NELLO STESSO PROCEDIMENTO - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE - LIMITI - RICUSAZIONE - POSSIBILITA.*
GIUDICE PENALE - ASTENSIONE - INCOMPATIBILITA - RICUSAZIONE - INCOMPATIBILITA DEL GIUDICE - PRONUNZIA DI SENTENZA NELLO STESSO PROCEDIMENTO - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE - LIMITI - RICUSAZIONE - POSSIBILITA.*
La nullita prevista dall'art 185 n 1 cod proc pen concerne esclusivamente il difetto di capacita generica del giudice e l'Esercizio dei poteri giurisdizionali da parte di un giudice non legittimamente investito delle funzioni; l'incompatibilita, invece, dipende da una particolare condizione del giudice, che determina un difetto - relativo - della capacita specifica di Esercizio in concreto del potere di giudicare, ma non priva il giudice della capacita generica e non rientra nella previsione ne determina la nullita di cui alla citata norma. Detta incompatibilita costituisce unicamente motivo di ricusazione (art 64 n 6 in relazione all'art 61 cod proc pen) da farsi valere, a pena d'inammissibilita, nei modi e nei termini prescritti dalla legge, assurgendo a causa di nullita, ex art 70, comma primo cod proc pen, soltanto dopo che l'incompatibilita sia stata fatta valere e la domanda di ricusazione (come la dichiarazione di astensione) sia stata accolta, limitatamente agli Atti compiuti dal giudice dopo tale data. Purtuttavia, la limitazione di cui all'art 70 citato e la preclusione di cui all'art 66 cod proc pen non possono operare e non operano nell'ipotesi in cui l'interessato non sia stato in grado di conoscere tempestivamente la data della deliberazione e la composizione del collegio giudicante (come avviene di norma nei procedimenti camerali de plano e in quelli definiti con provvedimenti della Sezione istruttoria, nei quali la composizione del collegio e conosciuta dalle parti soltanto dopo che la decisione e stata resa) e di denunziare l'incompatibilita nei termini e nei modi prescritti; in tal caso, divenendo nota la partecipazione del giudice inhabilis solo successivamente alla deliberazione, le cause d'incompatibilita - il cui accertamento e destinato a rimuovere la pronunzia irrituale - possono farsi valere soltanto e necessariamente come motivi di nullita, mediante l'impugnazione della decisione, e sono accertabili in Sede di Cassazione, anziche nello speciale procedimento disciplinato negli artt 68 e seguenti cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 6, Cod. Proc. Pen. art. 66, Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)