Sez. 5, Sentenza n. 3475 del 02/12/1983 Cc. (dep. 04/01/1984) Rv. 162013 - 01
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - RICUSAZIONE - TERMINE PER LA DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE - DATA DELLA DELIBERAZIONE E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - MANCATA CONOSCENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI PROCEDIMENTO CAMERALE.*
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - RICUSAZIONE - TERMINE PER LA DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE - DATA DELLA DELIBERAZIONE E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - MANCATA CONOSCENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI PROCEDIMENTO CAMERALE.*
La preclusione disposta dall'art. 66 cod. proc. pen. in ordine al termine per la dichiarazione di ricusazione (applicabile anche in tema di incompatibilità) non opera quando l'interessato non abbia avuto tempestiva conoscenza della data della deliberazione e della composizione del collegio giudicante (come avviene normalmente nei procedimenti camerali). L'interessato medesimo può pertanto far valere le cause di incompatibilità come motivi di nullità, mediante la impugnazione della decisione ed ottenere il loro accertamento in Cassazione. (Conf mass n 138311; (Conf mass n 126298).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 66, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)