Sez. 1, Sentenza n. 3037 del 15/02/2005 (Rv. 579014 - 01)
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - AEREA - IN GENERE | Abilitazioni aeronautiche - Attività di primo o secondo pilota - Compimento del sessantesimo anno di età - Prosecuzione dell'attività di pilota o copilota dopo tale data - Presupposti - Fondamento.
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - AEREA - IN GENERE
In tema di navigazione aerea, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 10 aprile 1997, n. 577 - che ha dichiarato illegittimo, "in parte qua", l'art. 9, secondo comma, lettera a), del regolamento in materia di abilitazioni aeronautiche, approvato con il d.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.P.R. 27 marzo 1992, n. 279 -, fermo restando il limite di età di sessanta anni nel caso di attività di volo svolta con un solo pilota a bordo, il limite è differito a sessantacinque anni se per il servizio di trasporto aereo di linea e non di linea sia prescritto l'impiego di più di un pilota, purché il comandante ed il copilota abbiano meno di sessanta anni, sicché - a parte la posizione del pilota istruttore - solo il terzo pilota può essere ultrasessantenne. (Principio espresso in fattispecie di ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata dall'Ente Nazionale Aviazione Civile - ENAC - una sanzione amministrativa pecuniaria per l'impiego di un copilota di età superiore ai sessanta anni in un caso nel quale i piloti a bordo dell'aeromobile erano soltanto due).
Riferimenti normativi: DPR 18/11/1988 num. 566 art. 9, DPR 27/03/1992 num. 279 art. 1, Cod. Navig. art. 687, Cod. Navig. art. 731
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)