Sez. 2, Sentenza n. 1148 del 22/02/1979 (Rv. 397359 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - OBBLIGO DELLA TRASCRIZIONE - NOTAI ED ALTRI PUBBLICI UFFICIALI - ESECUZIONE DIRETTA DELLA TRASCRIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI METTERE LE PARTI STIPULANTI IN CONDIZIONE DI EFFETTUARE LA TRASCRIZIONE - SUSSISTENZA - FACOLTA DEL NOTAIO DI RIFIUTARE LA SPEDIZIONE DI COPIE, ESTRATTI E CERTIFICATI IN CASO DI PAGAMENTO DI ONORARI, DIRITTI E SPESE NON INTERAMENTE ESEGUITO - DISCIPLINA EX ART 78 DELLA LEGGE NOTARILE - CARATTERE NON PREVALENTE RISPETTO AL PREDETTO OBBLIGO.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - OBBLIGO DELLA TRASCRIZIONE - NOTAI ED ALTRI PUBBLICI UFFICIALI - ESECUZIONE DIRETTA DELLA TRASCRIZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI METTERE LE PARTI STIPULANTI IN CONDIZIONE DI EFFETTUARE LA TRASCRIZIONE - SUSSISTENZA - FACOLTA DEL NOTAIO DI RIFIUTARE LA SPEDIZIONE DI COPIE, ESTRATTI E CERTIFICATI IN CASO DI PAGAMENTO DI ONORARI, DIRITTI E SPESE NON INTERAMENTE ESEGUITO - DISCIPLINA EX ART 78 DELLA LEGGE NOTARILE - CARATTERE NON PREVALENTE RISPETTO AL PREDETTO OBBLIGO.*
L'art 2671 cod civ pone a carico del notaio l'Obbligo di curare che la trascrizione sia effettuata, non gia quello di provvedervi personalmente: tuttavia, viene meno ai suoi obblighi il notaio che, ove non provveda direttamente a far eseguire la trascrizione, non metta comunque le parti stipulanti in condizione di effettuare tale adempimento, fornendo loro le copie autentiche dell'atto e tutti i documenti necessari, tanto piu che il notaio, se non provveda di persona, deve in ogni caso sollecitare le parti all'adempimento, e attivarsi in caso di loro inerzia. Ne consegue che la norma contenuta nell'art 78 della legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n 89) - secondo cui il notaio puo rifiutare verso chiunque la spedizione delle copie, estratti e certificati, finche il pagamento degli onorari e dei diritti e il rimborso delle spese non siano stati interamente eseguiti - cede di fronte all'Obbligo espressamente sancito dalla legge, per esigenze superiori che trascendono il semplice rapporto tra cliente e notaio, di curare che nel piu breve tempo possibile la trascrizione dell'atto venga effettuata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2671 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)