Sez. 3, Sentenza n. 3433 del 25/05/1981 (Rv. 414030 - 01)
NOTARIATO - RESPONSABILITA PROFESSIONALE - PER GLI ATTI ROGATI - FONDAMENTO - ESTENSIONE.*
NOTARIATO - RESPONSABILITA PROFESSIONALE - PER GLI ATTI ROGATI - FONDAMENTO - ESTENSIONE.*
La responsabilita del notaio nei confronti delle parti degli Atti da lui rogati - che ha natura contrattuale - discende non solo dalla condotta negligente o mancante di perizia tenuta in relazione agli incarichi direttamente ricevuti dai clienti, ma anche dalla violazione degli obblighi imposti dalle norme sull'ordinamento del notariato, giacche detto professionista deve conformare il proprio comportamento a tutte le Disposizioni di diversa natura che riguardano l'Esercizio del ministero notarile, siano esse volte a disciplinare in genere il rapporto di prestazione d'opera professionale (artt 1176 e 2230 e segg cod civ), siano esse piu specificamente dirette a garantire la serieta e la certezza degli Atti giuridici per un interesse di natura pubblicistica che trascende quello concreto ed egoistico delle parti. (V 1148/79, mass n 397359; (V 3255/72, mass nn 361064 e 361062).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2671 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 1, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47, Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)