Sez. 2, Sentenza n. 23465 del 17/12/2004 (Rv. 578197 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO | Obblighi del custode - Obbligo di rendiconto - Ordinanza di approvazione del rendiconto - Impugnabilità - Esclusione - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO
In tema di sequestro giudiziario e nella ipotesi in cui il giudice imponga al custode o all'amministratore giudiziario l'obbligo di rendiconto, l'ordinanza di approvazione del rendiconto non è impugnabile e non è neppure ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., difettando del requisito della decisorietà e definitività, giacché non contiene statuizioni dirette a dirimere un contenzioso tra le parti, ma si caratterizza come atto di amministrazione nell'ambito dei poteri di verifica e di controllo del giudice sull'opera del custode o dell'amministratore giudiziario, tanto che le eventuali responsabilità di questi ultimi possono farsi valere in un autonomo giudizio dalla parte che risulti titolare del diritto controverso ed oggetto del provvedimento cautelare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 676, Cod. Proc. Civ. art. 593, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)