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Sez. 1, Sentenza n. 15835 del 15/12/2000 (Rv. 542676 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO | Rendiconti parziali e finali resi dal custode delle cose sequestrate - Contestazioni - Risoluzione - Provvedimento - Ordinanza non impugnabile - Ricorribilità in Cassazione in base all'art. 111 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542676-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO

In tema di sequestro giudiziario, l'ordinanza con cui il giudice risolve le controversie che sorgono in merito al conto (sia esso parziale o finale) reso dal custode delle cose sequestrate (art. 676 cod. proc. civ.) non è impugnabile con il ricorso previsto dall'art. 111 Costituzione, per la ragione che tale provvedimento difetta dei requisiti di decisorietà e definitività. E infatti esso non contiene statuizioni dirette alle parti, volte a dirimere un contenzioso fra loro, ma si pone come atto di amministrazione, nell'ambito dei poteri di verifica e di controllo del giudice nello svolgimento dell'operato del custode.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 593, Cod. Proc. Civ. art. 676

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)