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Sez. U, Sentenza n. 2859 del 05/11/1973 (Rv. 366463 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - MOTIVI DEL RICORSO - MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - NORMATIVA RISULTANTE DA UNA PRONUNCIA D'INCOSTITUZIONALITA - OMESSO ESAME - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366463-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - MOTIVI DEL RICORSO - MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - NORMATIVA RISULTANTE DA UNA PRONUNCIA D'INCOSTITUZIONALITA - OMESSO ESAME - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi in cui si deduca come motivo di ricorso per Cassazione che l'impugnata decisione del consiglio di stato non ha tenuto conto del sistema normativo residuato dopo la pronuncia di illegittimita costituzionale di alcune delle norme in base alle quali era stato adottato il provvedimento amministrativo impugnato davanti al consiglio di stato, non si fa altro che denunciare l'erroneita in diritto della decisione. Non si versa, pertanto, in uno dei casi in cui le decisioni del consiglio di stato possono formare oggetto, ai sensi dell'art 111 della Costituzione, del Sindacato della Corte di Cassazione, il quale puo riguardare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione attribuita al consiglio stesso, ma non i vizi di giudizio e di attivita da cui le sue decisioni possono essere affette. (V 979/68, mass n 332368).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)