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Sez. L, Sentenza n. 11413 del 19/11/1993 (Rv. 484385 - 01)

Ordinamento giudiziario - Magistrati onorari | Avvocati vice pretori onorari reggenti - Diritto all'applicazione d'istituti retributivi tipici del rapporto di lavoro subordinato - Insussistenza.
Stato
decisa il 1993-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484385-01

Ordinamento giudiziario - Magistrati onorari

L'attività svolta da avvocati nella qualità vice pretori onorari, anche quali reggenti, non si inquadra, nonostante la sua continuità, nel modello del rapporto di lavoro subordinato, atteso il carattere onorario dell'incarico e la peculiarità della relativa disciplina, anche sotto il profilo del trattamento economico, di guisa che il detto professionista non ha diritto all'applicazione di istituti retributivi tipici di quel rapporto, non rilevando in contrario il combinato disposto delle leggi n. 217 del 1974 e n. 516 del 1977, in quanto il richiamo, per la determinazione del trattamento economico dei vice pretori onorari, allo stipendio dei magistrati è fatto solo per la individuazione di un parametro e non per assimilare il rapporto onorario a quello proprio degli stessi magistrati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 18/05/1974 num. 217 CORTE COST., Legge 04/08/1977 num. 516 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)