Sez. L, Sentenza n. 1622 del 05/02/2001 (Rv. 543657 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Giudici di pace - Compenso - Attribuibilità dell'indennità prevista per i magistrati togati dall'art. 3 legge n. 27/1981 come interpretato dall'art. 1 legge n. 425/1984 - Esclusione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI
La disciplina dei compensi per il giudice di pace è dettata esclusivamente dalle fonti che specificatamente li contemplano, dovendosi escludere ogni integrazione mediante il ricorso a regole dettate per rapporti di natura diversa e dovendosi, in particolare, escludere l'estensibilità ai giudici di pace di indennità (nella specie, quella di cui all'art. 3 legge n. 27 del 1981 come interpretato dall'art. 1 legge n. 425 del 1984) previste per i giudici togati, che svolgono professionalmente e "in via esclusiva" funzioni giurisdizionali ed il cui trattamento economico è articolato su parametri affatto differenti.
Riferimenti normativi: Legge 19/02/1981 num. 27 art. 3 CORTE COST., Legge 06/08/1984 num. 425 art. 1 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 07/10/1994 num. 571 art. 15, Legge 06/12/1994 num. 673, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)