diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 653 del 18/03/1969 Ud. (dep. 26/08/1969) Rv. 112543 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI -MATERIE ESPLODENTI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO ABUSIVI - ART 678 COD PEN - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA - DIFFERENZA FRA LA NOZIONE DI ARMA E DI ESPLOSIVI.*
Stato
decisa il 1969-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112543-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI -MATERIE ESPLODENTI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO ABUSIVI - ART 678 COD PEN - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA - DIFFERENZA FRA LA NOZIONE DI ARMA E DI ESPLOSIVI.*

La legge 2 ottobre 1967, n 895, vietando la fabbricazione, la introduzione nello stato, la vendita e la cessione senza licenza (art 1) nonche la illegale detenzione (art 2) di 'esplosivi di ogni generè ha voluto, con tale espressione, riferirsi a tutte le materie esplodenti e non solo a quei manufatti, contenenti materie esplodenti, che, ai sensi dell'art 704 n 2 cod pen possono classificarsi fra le armi. La detenzione di esplosivi, sotto qualsiasi Forma e in qualunque stato, rientra nell'ambito della previsione legislativa di cui alla citata legge n 895 del 1967, fatta salva l'ipotesi di cui all'art 97 del regolamento di ps (che dichiara leciti e, quindi, non penalmente perseguibili il trasporto e la detenzione senza licenza di esplosivi fra i meno pericolosi (le polveri) e di fuochi artificiali in quantitativi non superiori rispettivamente a chilogrammi cinque e chilogrammi venticinque). L'art 678 cod pen continua ad avere applicazione, dopo l'emanazione della predetta legge, solo nei confronti di chi, avendone ottenuto licenza (quando questa sia richiesta), fabbrichi, introduca nello stato, tenga in deposito o venda e trasporti materie esplodenti senza le prescritte cautele o di chi le stesse azioni compia, senza aver ottenuto la licenza o senza osservare le prescritte cautele, nei confronti di sostanze non esplosive, ma destinate alla composizione o fabbricazione di esplosivi. (V 110485, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)