Sez. 1, Sentenza n. 8190 del 16/05/1986 Ud. (dep. 11/08/1986) Rv. 173562 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - MATERIALE PIROTECNICO - DETENZIONE - REATO CONFIGURANTE.*
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - MATERIALE PIROTECNICO - DETENZIONE - REATO CONFIGURANTE.*
La fabbricazione o la cessione o la detenzione di materiale pirotecnico (fuochi di artificio e giocattoli pirici) integra la contravvenzione di cui all'art. 678 cod pen e non già il delitto di cui all'art. 1 - 2 della legge n. 895 del 1967, in quanto tale materiale, pur essendo ricompreso nella categoria dei prodotti esplosivi, non sono micidiali. (V mass n 112543; (V mass n 155013; (V mass n 157831).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 9 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)