Sez. 1, Sentenza n. 14788 del 19/07/2016 (Rv. 640754 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE | Annullamento del concordato preventivo - Contestuale dichiarazione di fallimento del debitore - Impugnabilità - Reclamo ex art. 18 l.fall. - Definitività dell'annullamento - Necessità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE
Nel concordato preventivo, l'impugnazione dell'annullamento pronunciato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007, che ha sostituito l'art. 186 l.fall., confluisce, ove sia altresì dichiarato il fallimento del debitore su istanza di un legittimato, nel reclamo previsto dall'art. 18 l.fall., che, presupponendo l'immediata esecutività di ciascuna delle statuizioni così rese dal tribunale, esclude che il fallimento possa essere dichiarato solo dopo che il decreto di annullamento sia diventato definitivo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 138, Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)