Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2671 del 22/02/2012 (Rv. 621299 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE | Disciplina di cui al d.lgs. n. 169 del 2007 - Decreto di annullamento e contestuale dichiarazione di fallimento - Reclamo autonomo contro la sola pronuncia di annullamento - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Applicabilità analogica del regime di cui al rigetto della proposta ex art.162, terzo comma, legge fall.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE
Il reclamo avverso il decreto di annullamento del concordato preventivo, seguito da contestuale dichiarazione di fallimento e nella specie relativo a procedura svoltasi per intero dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007, non è ammissibile in sè, dovendo i motivi di doglianza, in applicazione analogica del principio di cui all'art.162, terzo comma, legge fall. (relativo ai casi di conclusione del procedimento con provvedimento diverso dall'omologazione), essere fatti valere nell'ambito di un unico reclamo avverso altresì la sentenza di fallimento, considerato il carattere pregiudiziale dell'annullamento rispetto ad altre motivazioni attinenti in ipotesi ai presupposti della fallibilità; l'art.186 legge fall., infatti, nel rinviare all'applicazione, in quanto compatibili, degli artt. 137 e 138 legge fall., dettati in tema di risoluzione ed annullamento del concordato fallimentare, se ne differenzia quanto agli esiti, poichè solo per il concordato preventivo risolto od annullato non si ha automatismo della dichiarazione di fallimento, che anzi presuppone, oltre ad una verifica dei suoi presupposti, l'iniziativa di parte.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 138, Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)