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Sez. L, Sentenza n. 900 del 17/01/2014 (Rv. 629249 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE | Poteri officiosi del giudice - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2014-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629249-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE

La configurazione del giudizio di rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga dalla stessa sentenza di cassazione, non osta all'esercizio, in sede di rinvio, dei poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice del lavoro anche in appello (art. 437 cod. proc. civ.), limitatamente ai fatti già allegati dalle parti, o comunque acquisiti al processo ritualmente, nella fase processuale antecedente al giudizio di cassazione, in quanto i limiti all'ammissione delle prove concernono l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili di ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)