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Sez. L, Sentenza n. 3047 del 13/02/2006 (Rv. 587456 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Poteri officiosi del giudice - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587456-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

La configurazione da parte dell'art. 394 cod. proc. civ. del giudizio di rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga dalla stessa sentenza di cassazione - come nel caso in cui tale sentenza abbia definito il rapporto dedotto in giudizio in maniera diversa o sia necessario fare applicazione di una legge sopravvenuta -, non osta all'esercizio, in sede di rinvio, dei poteri istruttori del giudice e, in particolare, dei poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice del lavoro anche in appello (art. 437 cod. proc. civ.), limitatamente ai fatti già allegati dalle parti, o comunque acquisiti al processo ritualmente, nella fase processuale antecedente al giudizio di cassazione. Tale conclusione è postulata sia dal fatto che l'art. 394 cod. proc. civ. non prevede una limitazione dei poteri del giudice, sia dalla considerazione che il consapevole esercizio del potere di ammissione di prove d'ufficio (che non può essere pretermesso per ragioni accidentali, pena la violazione dei principi di uguaglianza e del giusto processo una volta che tale potere sia previsto dalla legge per un determinato tipo di processo) presuppone la esatta individuazione della regola di diritto applicabile alla specie e una corretta valutazione della incidenza del materiale probatorio acquisito, elementi che in genere sono stati carenti, almeno in parte, nella fase decisoria che ha dato luogo alla sentenza così cassata, salva l'ipotesi della cassazione per pregiudiziali vizi procedurali, che impone una piena rinnovazione della fase decisoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non configurabile l'ipotesi eccezionale di una modificazione dei termini della controversia determinata dalla sentenza rescindente e che pertanto aveva ritenuto non esercitabili i poteri istruttori di parte e neppure i poteri d'ufficio, nell'assenza di "piste probatorie" desumibili dalle allegazioni di parte e dal materiale probatorio precedentemente acquisiti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)