Sez. 5, Sentenza n. 9444 del 10/07/1984 Ud. (dep. 30/10/1984) Rv. 166411 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - ESTREMI - MANCANZA DI PROVVISTA PER VERE O PRESUNTE INADEMPIENZE DI TERZI - RESPONSABILITÀ PER COLPA - SUSSISTENZA - ERRORE SCUSABILE - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - ESTREMI - MANCANZA DI PROVVISTA PER VERE O PRESUNTE INADEMPIENZE DI TERZI - RESPONSABILITÀ PER COLPA - SUSSISTENZA - ERRORE SCUSABILE - ESCLUSIONE.*
In tema di emissione di assegni a vuoto, la esimente del fatto scusabile ricorre se l'errore dell'emittente circa l'esistenza della provvista presso il trattario dipenda da un fatto imprevedibile e non evitabile usando la ordinaria diligenza. Pertanto, qualora la provvista sia venuta a mancare per vere o presunte inadempienze di terzi, non è configurabile il fatto scusabile del traente, poiché questi, stante la prevedibilità di dette inadempienze, risponde a titolo di colpa per non essersi curato di accertare, prima dell'emissione del titolo, l'esistenza di fondi necessari. (Conf mass n 152796; (Conf mass n 151982, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)