Sez. 5, Sentenza n. 2800 del 27/10/1981 Ud. (dep. 17/03/1982) Rv. 152796 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - NOZIONE - MANCATO PAGAMENTO DI CAMBIALI SCONTATE PRESSO LA BANCA TRATTARIA - INSUSSISTENZA DELL'ESIMENTE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - FATTO SCUSABILE - NOZIONE - MANCATO PAGAMENTO DI CAMBIALI SCONTATE PRESSO LA BANCA TRATTARIA - INSUSSISTENZA DELL'ESIMENTE.*
L'esimente del fatto scusabile, che attiene all'ipotesi colposa del reato di emissione di assegni a vuoto, può essere applicata allorché l'emittente sia incorso in errore su un fatto che non si sarebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza e tale da fargli ragionevolmente credere di disporre di una provvista sufficiente presso il trattario. Di conseguenza, non costituisce errore scusabile il mancato pagamento da parte di terzi di cambiali scontate presso la banca trattaria, avendo il correntista l'Obbligo di accertare, prima dell'emissione dell'assegno, l'attuale disponibilità della provvista. (Conf. 138881; 136839; sulla nozione di fatto scusabile: 142216; 137545).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)