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Sez. 5, Sentenza n. 6212 del 15/05/2000 (Rv. 536507 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO | Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Invio di una copia ad ufficio della amministrazione finanziaria diverso da quello competente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536507-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO

In tema di contenzioso tributario, la omissione della consegna o spedizione di una copia del ricorso all'ufficio finanziario competente (nella specie alla Intendenza di Finanza, trattandosi di ricorso presentato al fine di ottenere il rimborso dell'ILOR indebitamente versata), determina, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall'art. 8 del d.P.R. 3 novembre 1981, la inammissibilità del ricorso, anche se copia dello stesso sia stata consegnata o spedita ad altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione finanziaria (nella specie Centro di Servizio), senza che possa invocarsi, al fine di evitare la declaratoria di inammissibilità del ricorso, l'art. 3 del d.P.R. 24 novembre 1981, laddove dispone che i ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non possono essere dichiarati irricevibili, ma devono essere trasmessi d'ufficio all'organo competente, atteso che tale disposizione vale solo per i ricorsi amministrativi e non anche per quelli giurisdizionali.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)