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Sez. 5, Sentenza n. 10601 del 19/07/2002 (Rv. 556011 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO | Disciplina ex art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972 - Natura obbligatoria dell'adempimento - Finalità - Conseguenze della sua omissione - Inammissibilità del ricorso - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556011-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO

In tema di contenzioso tributario, la omissione della consegna o spedizione di una copia del ricorso all'ufficio finanziario competente, determina, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall'art. 8 del d.P.R. 3 novembre 1981, la inammissibilità del ricorso, posto che solo la conoscenza dell'oggetto della vertenza, desunta dalla copia del ricorso, consente all'Ufficio stesso di apprestare le proprie difese nel termine previsto dall'ultima delle menzionate disposizioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 30/10/1981 num. 739 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)