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Sez. 1, Sentenza n. 1956 del 31/05/1969 (Rv. 341126 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONTRATTO USUARIO - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341126-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - CONTRATTO USUARIO - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il contratto usurario - la cui illiceita trae fondamento dalla norma contenuta nell'art. 644 cod.pen., relativo al reato di usura - sussiste in quanto concorrano i tre elementi essenziali di tale reato, e cioe a) un vantaggio usurario conseguito o conseguibile b) lo stato di bisogno del debitore C) il conseguente profitto illegittimamente tratto dall'altro contraente. Il potere di valutare le prove addotte dalle parti per accertare se i tre anzidetti elementi concorrano in concreto e rimesso al giudice di merito, e tale valutazione, se correttamente motivata, si sottrae al Sindacato di legittimita. (V. 1720-61, 838-50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Cod. Civ. art. 1343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)