Sez. 5, Sentenza n. 18641 del 08/07/2008 (Rv. 605334 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Imposta sul patrimonio netto - Dichiarazioni fiscali - Accertamento nei confronti dell'imprenditore - Rettifica analitica - Necessità - Sussistenza - Esclusione - Metodo induttivo - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di imposta sul patrimonio netto delle imprese - istituita con il d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito in legge 26 novembre 1992, n. 461- l'Ufficio ha il potere di procedere alla rettifica della relativa dichiarazione anche con accertamento induttivo, stante l'applicabilità alla specie, per il rinvio operato dall'art. 3 del citato decreto legge, delle disposizioni previste per le imposte sui redditi e dunque anche dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, nè assumendo portata derogatoria o limitativa di tale dettato normativo il D.M. 7 gennaio 1993, al quale l'art. 3, comma 7, del d.l. n. 394 citato demanda solo la determinazione delle "modalità di attuazione delle disposizioni di cui al decreto stesso", trattandosi di mero provvedimento amministrativo che disciplina il procedimento di liquidazione e accertamento dell'imposta ed al quale è estraneo il potere di prevedere o delimitare le fattispecie impositive.
Riferimenti normativi: DM Finanze 07/01/1993, Decreto Legge 30/09/1992 num. 394 art. 3, Legge 26/11/1993 num. 461 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)