Sez. 5, Sentenza n. 16813 del 20/06/2008 (Rv. 604383 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Bilancio approvato - Contestazione interna al bilancio da parte della amministrazione finanziaria - Applicazione - Limiti Strumenti attuativi della verifica.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE
In tema di imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito con la legge 26 novembre 1992, n. 461, quando vi è un bilancio approvato, l'amministrazione finanziaria può svolgere una verifica relativamente alla allocazione di alcune poste al fine di garantire non solo la veridicità e la correttezza dei risultati contabili ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. Tale verifica può essere attuata con lo strumento dell'accertamento (senza la necessità di utilizzare la normativa civilistica sull'impugnazione del bilancio), non solo in quanto a norma dell'art. 3, comma 4, del d.l. n. 394 del 1992, "per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, nonchè per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi", ma anche in base al combinato disposto degli artt. 2 e 10, comma 3, del D.M. 7 gennaio 1993, dal quale risulta che, nell'ipotesi di mancato rispetto della prima delle indicate norme (che elenca le voci da inserire nel patrimonio netto), l'ufficio procede alla rettifica per la determinazione del patrimonio netto con separato avviso di accertamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1992 num. 394 art. 1 CORTE COST., DM Finanze 07/01/1993 art. 2, DM Finanze 07/01/1993 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)