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Sez. L, Sentenza n. 6698 del 17/12/1981 (Rv. 417569 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - OMISSIONE O TARDIVITÀ NELLE CONTROVERSIE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA O L'ACCERTAMENTO DI DIRITTI NON ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALI - SOPRAVVENIENZA IN CORSO DI GIUDIZIO DELLA SENTENZA N. 93 DEL 1979 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - IMPROCEDIBILITÀ ANZICHÉ IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA GIUDIZIARIA - CONFIGURABILITÀ - SOPRAVVENIENZA IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RINVIO DELLA CAUSA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417569-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - OMISSIONE O TARDIVITÀ NELLE CONTROVERSIE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA O L'ACCERTAMENTO DI DIRITTI NON ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALI - SOPRAVVENIENZA IN CORSO DI GIUDIZIO DELLA SENTENZA N. 93 DEL 1979 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - IMPROCEDIBILITÀ ANZICHÉ IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA GIUDIZIARIA - CONFIGURABILITÀ - SOPRAVVENIENZA IN PENDENZA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RINVIO DELLA CAUSA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*

Il principio che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di aver efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa decisione è applicabile anche nel caso di sentenze di accoglimento cosiddette creative o aggiuntive, come quella n. 93 del 26 luglio 1979, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (come modificato dalla legge n. 633 del 1957) nella parte in cui dispone l'improponibilità, anziché la improcedibilità, dell'Azione giudiziaria, in caso di omessa o tardiva presentazione del ricorso gerarchico, nelle controversie del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica o l'accertamento di ogni altro diritto non esclusivamente patrimoniale inerente al rapporto di lavoro. Nelle relative controversie ancora pendenti deve quindi trovare applicazione, per effetto di tale pronuncia, non più la previsione della improponibilità, ma quella, che la Corte costituzionale ha sostituito alla prima, dell'improcedibilità della domanda giudiziaria e, nel caso in cui la controversia penda in Sede di legittimità, la sopravvenienza della sentenza costituzionale non comporta che la Corte di Cassazione debba rimettere la causa al giudice del merito, affinché questi provveda all'applicazione delle statuizioni della Corte costituzionale, qualora la sentenza impugnata abbia ritenuto tempestiva la proposizione del ricorso gerarchico e si tratti, perciò, unicamente di verificare l'esattezza o meno di tale affermazione, sulla base degli accertamenti di fatto già compiuti in Sede di merito. (V 4381/80, mass n 408257; (V 1814/80, mass n 405416; (V 408/80, mass n 403786).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)