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Sez. L, Sentenza n. 6067 del 05/07/1997 (Rv. 505752 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Maggiorazione del trattamento pensionistico ex art. 6 della legge n. 140 del 1985 - Attribuzione - Presupposti - Decorrenza della pensione del "de cuius" - Rilevanza esclusiva.
Stato
decisa il 1997-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505752-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE

Per l'attribuzione, ai titolari di pensione indiretta, della maggiorazione del trattamento pensionistico a favore degli ex combattenti prevista dall'art. 6 della legge 15 aprile 1985 n. 140, occorre far riferimento alla decorrenza della pensione del "de cuius", atteso che, se è vero che i titolari di pensioni indirette acquisiscono il relativo diritto "iure proprio" e non già "iure haereditatis", è altresì vero che il diritto del superstite alla maggiorazione è acquisito sulla base della posizione assicurativo - pensionistica del de cuius; ne consegue che, poiché la norma sopra citata limita il beneficio ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968, il titolare di pensione di reversibilità non può pretendere il suddetto beneficio, che non sarebbe spettato al suddetto dante causa, sull'assunto che la pensione di reversibilità di cui gode ha, a differenza della pensione diretta attribuita a quest'ultimo, decorrenza successiva alla data fissata dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge 15/04/1985 num. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)