Sez. U, Sentenza n. 1326 del 28/04/1972 (Rv. 357859 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - CONCESSIONE - IN GENERE - PERSONALE ADDETTO AGLI AUTOSERVIZI - CESSIONE DEL SERVIZIO E PASSAGGIO DEL PERSONALE AD ALTRA AZIENDA OVVERO RIDUZIONE DEL PERSONALE AL DI SOTTO DEL MINIMO - ART 5 DELLA LEGGE N 1054 DEL 1960 - FINALITA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - CONCESSIONE - IN GENERE - PERSONALE ADDETTO AGLI AUTOSERVIZI - CESSIONE DEL SERVIZIO E PASSAGGIO DEL PERSONALE AD ALTRA AZIENDA OVVERO RIDUZIONE DEL PERSONALE AL DI SOTTO DEL MINIMO - ART 5 DELLA LEGGE N 1054 DEL 1960 - FINALITA.*
L'art 5 della legge n 1054 del 1960 non e diretto a far salvi gli eventuali diritti acquisiti dal personale addetto ad autoservizi anteriormente alla sopravvenuta normativa, bensi a sancire l'intangibilita dello status acquisito da tale personale in base alla stessa normativa, costituita dalla legge n 1054 del 1960 e dalla legge n 628 del 1952, per il caso che si verifichi la cessione del servizio ed il passaggio del personale ad altra azienda, ovvero la riduzione dei dipendenti ad un numero inferiore al minimo, richiesto per l'applicazione della normativa, in conseguenza di parziale cessione del servizio.*
Riferimenti normativi: Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)