Sez. L, Sentenza n. 3080 del 09/07/1977 (Rv. 386643 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PASSAGGIO DEL SERVIZIO AD ALTRA IMPRESA - GARANZIE PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI PROVENIENZA - INSUSSISTENZA - IDENTITA DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO E CONSERVAZIONE DEI DIRITTI ACQUISITI - SUSSISTENZA - LIMITI - DISPOSIZIONI STABILITE AL RIGUARDO DALL'AUTORITA GOVERNATIVA - RILEVANZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PASSAGGIO DEL SERVIZIO AD ALTRA IMPRESA - GARANZIE PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI PROVENIENZA - INSUSSISTENZA - IDENTITA DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO E CONSERVAZIONE DEI DIRITTI ACQUISITI - SUSSISTENZA - LIMITI - DISPOSIZIONI STABILITE AL RIGUARDO DALL'AUTORITA GOVERNATIVA - RILEVANZA.*
L'art 26 del regolamento allegato a al RD 8 gennaio 1931, n 148, concernente lo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, esteso dalla legge 22 settembre 1960, n 1054, al personale degli autoservizi extraurbani, nel disciplinare l'ipotesi del passaggio del servizio ad altra impresa, non contiene alcuna precisa ed assoluta garanzia per il personale circa il mantenimento della qualifica di provenienza, ma si richiama principalmente, invece, alla necessita dell'osservanza delle Disposizioni stabilite al riguardo dall'autorita governativa, dando Assicurazione di un'identita di trattamento economico e normativo e di una conservazione dei diritti acquisiti soltanto nei limiti del possibile e sempre subordinatamente al rispetto delle Disposizioni predette. (V 1326/72, mass n 357859).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)