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Sez. 4 - , Sentenza n. 45935 del 13/06/2019 Ud. (dep. 12/11/2019) Rv. 277869 - 03

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO | Fattispecie aggravata di cui all’art. 437, secondo comma, cod. pen. – Mesotelioma asbesto correlato - Decorrenza del termine di prescrizione – Indicazione.
Stato
decisa il 2019-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277869-03

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO

Il termine di prescrizione del reato di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, nell'ipotesi aggravata dall'evento di cui al secondo comma dell'art. 437 cod. pen., inizia a decorrere, ove l'"infortunio" consista nel mesotelioma asbesto correlato, in prossimità dell'inizio dell'esposizione all'agente nocivo e, nel caso di esposizione durevole, deve farsi riferimento al più anteriore tra il tempo della cessazione dell'esposizione della persona offesa all'agente nocivo e il tempo della cessazione dell'imputato dalla posizione di garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 com. 2, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)