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Sez. 4 - , Sentenza n. 7564 del 04/02/2020 Ud. (dep. 26/02/2020) Rv. 278580 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO | Condotta omissiva - Natura - Reato permanente – Contestazione “chiusa” - Conseguenze in tema di individuazione del “dies a quo” del termine di prescrizione.
Stato
decisa il 2020-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278580-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO

Il reato di cui all'art. 437, primo comma, cod. pen., ove la condotta consista nell'omissione di cautele contro infortuni sul lavoro, ha natura permanente sicché, nel caso in cui l'imputazione indichi il "tempus commissi delicti" con l'indicazione della data della cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre da tale data, e non da quella di emissione della sentenza di primo grado, ferma la necessità di verificare se la permanenza sia cessata in epoca anteriore perché il dispositivo omesso sia stato collocato o non più utilmente collocabile ovvero, trattandosi di reato proprio, perché sia stata dismessa la posizione di garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 437 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)