Sez. 1, Sentenza n. 4182 del 11/12/1974 (Rv. 372837 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE - PROCESSO PENALE PER TRUFFA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO EXTRACONTRATTUALE - AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN SEDE CIVILE - COMPATIBILITA - MERA RICHIESTA DI DANNI PER RESPONSABILITA CONTRATTUALE IN SEDE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE - SUSSISTENZA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE - PROCESSO PENALE PER TRUFFA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO EXTRACONTRATTUALE - AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN SEDE CIVILE - COMPATIBILITA - MERA RICHIESTA DI DANNI PER RESPONSABILITA CONTRATTUALE IN SEDE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE - SUSSISTENZA.*
La Costituzione di parte civile nel procedimento penale per truffa, al fine di conseguire il risarcimento del danno derivante da fatto illecito, non produce effetto rispetto alla diversa Azione, inerente allo stesso negozio giuridico, di risoluzione del contratto per inadempimento, proposta in separata Sede civile. Qualora, pero, siano stati, in Sede civile, richiesti soltanto i danni per responsabilita contrattuale e non anche la risoluzione del contratto, la Costituzione di parte civile produce la translatio judicii, con la conseguente Estinzione del processo civile. (Conf sulla prima parte della massima 2431'72, mass n 365828).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)