diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2431 del 28/09/1973 (Rv. 365828 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER FATTO ILLECITO - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - ANTERIORE AZIONE CIVILE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1973-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365828-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO PER FATTO ILLECITO - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - ANTERIORE AZIONE CIVILE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE - ININFLUENZA.*

La Costituzione di parte civile nel processo penale per conseguire il risarcimento del danno derivante dal fatto illecito (nella specie: truffa) dopo che in Sede civile era stata domandata la risoluzione del contratto per inadempimento, per comportamenti tutti inerenti al medesimo negozio, non produce alcun effetto rispetto alla diversa Azione di risoluzione del contratto. (V 187/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)