diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 16603 del 12/06/2023 (Rv. 668168 - 02)

COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE | Qualificazione giuridica dell'azione data dal giudice di merito - Formazione del giudicato - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668168-02

COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE

Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione quando essa ha formato oggetto di contestazione e sul punto deciso la parte interessata non ha proposto impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha statuito che, nel giudizio di cassazione, la domanda risarcitoria dell'attore non poteva essere riqualificata ex art. 144 cod. ass., poiché sulla qualificazione ex art. 141 cod. ass. data dal giudice di primo grado si era formato il giudicato, in assenza di successiva impugnazione).

Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)