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Sez. 3, Ordinanza n. 3078 del 07/02/2025 (Rv. 674035-02)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI) | Assicurato trasportato - Azione nei confronti del proprio assicuratore - Rigetto in primo grado per mancanza dei presupposti di cui all'art. 141 c.ass. - Appello sulla mancata applicazione dell'art. 144 c.ass. - Potere del giudice d'appello di qualificare la domanda ai sensi dell'art. 144 c.ass. - Sussistenza. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - In genere.
Stato
decisa il 2025-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674035-02

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - SOGGETTI (ASSICURAZIONI, ASSICURATO, TERZI)

Qualora sia stata rigettata, in primo grado, la domanda di risarcimento del danno alla persona proposta dall'assicurato proprietario del veicolo, vittima di un incidente stradale in quanto terzo trasportato, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 141 c.ass., il giudice d'appello, investito di specifica impugnazione del danneggiato, ha il potere di qualificare la domanda ai sensi dell'art.

144 c.ass. in base ai fatti costitutivi dedotti oppure deve spiegare le ragioni per cui detta qualificazione non è legittima.

Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)