Sez. U, Sentenza n. 4886 del 16/07/1983 (Rv. 429774 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - RIMBORSO DI SPESE DI SPEDALITÀ, DI SOCCORSO E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE, NELLA DISCIPLINA ANTERIORE ALL'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTROVERSIA IN RIVALSA PROMOSSA DAL COMUNE DI ORIGINE DELL'ASSISTITO, CHE ABBIA ANTICIPATO LE SPESE DI SPEDALITÀ, CONTRO IL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSISTITO OVVERO CONTRO ALTRO ENTE TENUTO PER LEGGE A SOPPORTARE L'ONERE DELLA DEGENZA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - RIMBORSO DI SPESE DI SPEDALITÀ, DI SOCCORSO E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE, NELLA DISCIPLINA ANTERIORE ALL'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTROVERSIA IN RIVALSA PROMOSSA DAL COMUNE DI ORIGINE DELL'ASSISTITO, CHE ABBIA ANTICIPATO LE SPESE DI SPEDALITÀ, CONTRO IL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSISTITO OVVERO CONTRO ALTRO ENTE TENUTO PER LEGGE A SOPPORTARE L'ONERE DELLA DEGENZA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
In tema di rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza obbligatorie, l'art. 3 della legge 26 aprile 1954 n. 251, il quale, nel sistema anteriore alla nuova disciplina del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833, attribuisce al prefetto poteri decisori, con facoltà delle parti di ricorrere successivamente al consiglio di stato, si riferisce esclusivamente alle controversie fra enti pubblici dirette alla identificazione del soggetto obbligato a tale rimborso, nei confronti dell'istituzione che abbia effettuato il ricovero ospedaliero, previo accertamento dei presupposti giustificativi del rimborso stesso. Pertanto, con riguardo a spese di spedalità presso il "pio istituto di S. spirito" o gli "ospedali riuniti di Roma", che il comune di origine dell'assistito, secondo la disciplina della legge 31 maggio 1900 n. 211 (e successive modificazioni), abbia provveduto a pagare direttamente all'istituto ospedaliero, la controversia in rivalsa promossa dal suddetto comune contro il comune di residenza dell'assistito stesso, o contro altro ente tenuto per legge a sopportare l'Onere della degenza, al pari delle controversie fra privati ed enti pubblici aventi ad oggetto la definitiva incidenza delle spese dell'assistenza ospedaliera di cui i primi abbiano fruito, esula dalla previsione della citata norma della legge n. 251 del 1954, e spetta alla cognizione del giudice ordinario, investendo posizioni di diritto soggettivo. (V 3608/68; (V 896/64).*
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1900 num. 211, Regio Decr. 30/12/1923 num. 2841 art. 36, Legge 26/04/1954 num. 251 art. 3, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)