Sez. U, Sentenza n. 12024 del 19/12/1990 (Rv. 470203 - 01)
ASSISTENZA AI MINORI - ISTITUTI DI ASSISTENZA - IN GENERE - RIMBORSO DELLE RETTE - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UN ISTITUTO DI RICOVERO DI MINORI IN STATO DI ABBANDONO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO - PROCEDURA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 251 DEL 1954 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
ASSISTENZA AI MINORI - ISTITUTI DI ASSISTENZA - IN GENERE - RIMBORSO DELLE RETTE - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UN ISTITUTO DI RICOVERO DI MINORI IN STATO DI ABBANDONO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO - PROCEDURA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 251 DEL 1954 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La controversia promossa da un istituto di ricovero di minori in stato di abbandono per conseguire il rimborso delle relative rette è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un diritto soggettivo patrimoniale e non essendo al riguardo applicabile l'eccezionale procedura prevista dall'art. 3 della legge 26 aprile 1954 n. 251, che è relativa alle spese di soccorso e di assistenza obbligatoria (per quelle di spedalità essendo sopraggiunta la legge 23 dicembre 1978 n. 833 con le successive integrazioni e modifiche) e presuppone una controversia fra gli enti pubblici (circa l'identificazione dell'ente obbligato) alla quale non è assimilabile la contrapposizione di interessi fra i vari comuni chiamati in giudizio dall'istituto predetto, ciascuno dei quali può in ogni caso contestare la domanda nei confronti del creditore e chiedere all'ente obbligato la restituzione delle somme eventualmente anticipate. (V 1502/85, mass n 439508; (V 4886/83, mass n 429774).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 2841 art. 36, Legge 26/04/1954 num. 251 art. 3, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 22 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)