Sez. L, Sentenza n. 6275 del 24/06/1998 (Rv. 516733 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE | Morte della parte - Volontaria costituzione dell'erede - Notifica dell'atto di costituzione della controparte - Necessità - Esclusione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE
In caso di morte della parte costituita, l'erede che si costituisca spontaneamente non deve notificare alle controparti il proprio atto di costituzione, ove questo non contenga domande nuove rispetto a quelle proposte dalla parte deceduta, valendo anche in tal caso il principio generale espresso dall'art. 170 cod. proc. civ. secondo il quale le comparse e le memorie si comunicano mediante deposito in cancelleria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)