Sez. 2, Sentenza n. 4527 del 14/04/1992 (Rv. 476768 - 01)
Procedimento civile - Interruzione del processo - Prosecuzione del processo | Morte della parte costituita - Potere del successore universale di proseguire il processo - Sussistenza - Onere probatorio - Notifica della costituzione del successore alle parti contumaci - Obbligatorietà - Esclusione - Limiti.
Procedimento civile - Interruzione del processo - Prosecuzione del processo
In caso di morte della parte costituita compete al successore universale, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e prima dell'udienza di discussione, il potere di proseguire il processo ai sensi degli art. 110 e 302 cod. proc. civ., provando la propria legittimazione con la produzione del certificato di morte del "de cuius" e del testamento contenente l'istituzione di erede. L'anzidetta costituzione non deve essere notificata alle parti rimaste contumaci ove la relativa comparsa non contenga domande nuove rispetto a quelle originariamente proposte dalla parte poi deceduta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)