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Sez. U, Sentenza n. 8983 del 15/04/2010 (Rv. 612468 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Personale militare in regime di diritto pubblico - Rimborso delle spese legali affrontate per un procedimento penale concernente fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612468-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

È devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda proposta da un appartenente al personale militare in regime di diritto pubblico al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 152 del 1975, il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale svoltosi a suo carico per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, ricollegandosi, il diritto al rimborso, al pari dell'episodio che ne costituisce presupposto, al rapporto di pubblico impiego, senza che assuma valore ostativo la circostanza che l'obbligo di rimborso sia stato posto, "ex lege", a carico di un'Amministrazione statale diversa da quella presso la quale è incardinato il rapporto d'impiego.

Riferimenti normativi: Legge 22/05/1975 num. 152 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)