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Sez. U, Sentenza n. 10168 del 12/07/2002 (Rv. 555695 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendente comunale - Rimborso delle spese legali affrontate per un procedimento penale a suo carico concernente fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio - Controversia relativa (per fatti anteriori all'1 luglio 1998) - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555695-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In relazione a questioni anteriori all'1 luglio 1998 (e perciò non soggette alla nuova disciplina sul riparto di giurisdizione introdotta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80), è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia instaurata da un dipendente comunale al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 (recante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali), il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale svoltosi a suo carico (e conclusosi con sentenza di assoluzione) per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio, giacché il citato art. 67, nel prevedere l'assunzione a carico dell'ente del patrocinio legale, attribuisce al dipendente una situazione soggettiva che trova il proprio essenziale presupposto nel rapporto di impiego con l'ente medesimo.

Riferimenti normativi: DPR 13/05/1987 num. 268 art. 67, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)