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Sez. 3, Sentenza n. 2143 del 30/07/1966 (Rv. 324176 - 01)

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - MOROSITA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324176-01

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - MOROSITA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Anche la risoluzione per morosita del contratto di locazione soggiace al principio generale, secondo cui per l'esistenza della mora debendi occorre che l'inadempimento sia imputabile a titolo di dolo o di colpa e, inoltre, al principio, posto dall'art 1455 cod civ, secondo cui i contratti a prestazioni corrispettive non possono essere risolti se l'inadempimento abbia scarsa importanza, nell'economia del contratto. A tal'uopo, per potere ritenere la gravita dell'inadempimento ai sensi della cennata norma, l'inadempienza, quale causa di cessazione del rapporto funzionale tra le reciproche obbligazioni, deve essere tale non soltanto nella sua concreta obiettivita, e cioe in riferimento all'entita della prestazione mancata, ma anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ossia tenendo conto del comportamento complessivo del contraente in mora. La valutazione della colpevolezza del conduttore e dell'importanza dell'inadempimento, agli effetti di cui all'art 1455 cod civ, si risolve in un apprezzamento di fatto che - se non affetto da vizi logici o giuridici - non e sindacabile in Sede di legittimita. (Cfr 444/65; 288/65; 42/65; 2448/64; 2881/64; 1428/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)