Sez. 2, Sentenza n. 533 del 03/03/1971 (Rv. 350221 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE AL RISCHIO - QUESTIONARI PREDISPOSTI DALL'ASSICURATORE - RISPOSTE FALSE O INESATTE DELL'ASSICURATO - ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO CASO PER CASO - NECESSITA.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE AL RISCHIO - QUESTIONARI PREDISPOSTI DALL'ASSICURATORE - RISPOSTE FALSE O INESATTE DELL'ASSICURATO - ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO CASO PER CASO - NECESSITA.*
Non avendo il vigente codice attribuito alle domande enunziate nei questionari predisposti dall'assicuratore valore di Rilevanza (iuris et de iure o iuris tantum) ai fini della formazione del consenso dello assicuratore al contratto, non puo ricollegarsi automaticamente all'inesattezza o alla falsita incorsa nelle risposte alle domande dei questionari stessi, l'annullamento dei contratti di Assicurazione. Cio peraltro non implica che quelle domande siano del tutto irrilevanti ai fini predetti, ma significa solo che e demandato ai giudici di merito di stabilire, nel caso concreto, l'influenza o meno, la decisivita o meno, di quelle circostanze sul rischio, e, quindi, sul consenso dell'assicuratore al contratto, tenuto conto, anche se su di esso e stata richiamata l'attenzione del contraente mediante il questionario. (Conf 2994'57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1887
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)