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Sez. 1, Sentenza n. 10394 del 25/11/1996 (Rv. 500761 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Commissione Provinciale ex art. 11 bis, terzo comma, D.L. n. 384 del 1992 - Istanza di esonero dalla minimum tax - Rigetto - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500761-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di rigetto della istanza presentata alla Commissione Provinciale prevista dall'art. 11 bis, terzo comma, del D.L. 19 settembre 1992 n. 384 (convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992 n. 438), al fine di ottenere l'esonero dall'applicazione delle disposizioni sulla cosiddetta minimum tax. Tale provvedimento, infatti, ha natura amministrativa e non giurisdizionale e va impugnato con ricorso contro il ruolo emesso dall'Ufficio delle entrate in dipendenza della liquidazione delle imposte dovute ex art. 11 bis, primo comma, legge n. 438 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/09/1992 num. 384 art. 11, Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)