Sez. 2, Sentenza n. 5632 del 19/06/1996 (Rv. 498170 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Contestazioni circa la ineseguibilità del progetto - Comunicazione diretta al committente - Necessità - Comunicazione al direttore dei lavori - Ininfluenza.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE
Le contestazioni circa la eventuale ineseguibilità del progetto o la necessità di variazioni, ai fini dell'esonero dell'appaltatore dalle responsabilità che la legge espressamente gli attribuisce, devono essere tempestivamente comunicate da questi direttamente al committente, e non al direttore dei lavori, atteso che costui, quale ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alle sole materie strettamente tecniche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1663, Cod. Civ. art. 1660, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)