Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007 (Rv. 596784 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE | Prova del corrispettivo - Fattura emessa dall'appaltatore - Idoneità alla concessione del decreto ingiuntivo - Configurabilità - Idoneità a provare l'ammontare del credito nel giudizio di cognizione - Esclusione - Contabilità del direttore dei lavori - Idoneità a fornire la prova dell'ammontare del credito - Condizioni.
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE
In materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, nè costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1657
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)