Sez. L, Sentenza n. 1327 del 07/02/1987 (Rv. 450804 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE DELLA RETRIBUZIONE A CAUSA DELLA SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE DELLA RETRIBUZIONE A CAUSA DELLA SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
La sospensione della retribuzione nel rapporto di lavoro subordinato è ammissibile nei periodi di carenza della prestazione lavorativa quale conseguenza della naturale sinallagmaticità del rapporto, sicché non può ritenersi illegittima - una volta sospesa la prestazione - una sospensione temporanea della retribuzione concordata tra le parti. (Conf 3080/84, mass n 435120).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)