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Sez. L, Sentenza n. 1327 del 07/02/1987 (Rv. 450804 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE DELLA RETRIBUZIONE A CAUSA DELLA SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450804-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE DELLA RETRIBUZIONE A CAUSA DELLA SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE - LEGITTIMITÀ.*

La sospensione della retribuzione nel rapporto di lavoro subordinato è ammissibile nei periodi di carenza della prestazione lavorativa quale conseguenza della naturale sinallagmaticità del rapporto, sicché non può ritenersi illegittima - una volta sospesa la prestazione - una sospensione temporanea della retribuzione concordata tra le parti. (Conf 3080/84, mass n 435120).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)