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Sez. L, Sentenza n. 3080 del 18/05/1984 (Rv. 435120 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - IN GENERE - PATTI INTESI A FISSARE PER LA PRESTAZIONE LAVORATIVA UN ANDAMENTO CICLICO, DISCONTINUO O A TEMPO PARZIALE - LEGITTIMITÀ - EFFETTI - CONTRASTO CON L'ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - INSUSSISTENZA - ASSIMILABILITÀ DI TALI PATTI ALLE CLAUSOLE DI FISSAZIONE DI UN TERMINE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435120-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - IN GENERE - PATTI INTESI A FISSARE PER LA PRESTAZIONE LAVORATIVA UN ANDAMENTO CICLICO, DISCONTINUO O A TEMPO PARZIALE - LEGITTIMITÀ - EFFETTI - CONTRASTO CON L'ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - INSUSSISTENZA - ASSIMILABILITÀ DI TALI PATTI ALLE CLAUSOLE DI FISSAZIONE DI UN TERMINE - ESCLUSIONE.*

Il contratto di lavoro subordinato, essendo un tipico contratto a carattere sinallagmatico, è compatibile con l'introduzione di patti relativi alla misura ed alla quantità della prestazione lavorativa, intesi, in particolare, a fissare per questa un andamento ciclico, discontinuo o a tempo parziale, in forza del quale e per effetto del sinallagma funzionale, nel periodo di Mancanza della prestazione lavorativa non può corrispondere la controprestazione retributiva, sempre che rispetto ai patti suddetti sia riscontrabile una causa apprezzabile e degna di tutela giuridica e ferma restando, peraltro, durante i periodi di sospensione della prestazione, la permanenza del vincolo giuridico fra le parti. In tale ipotesi contrattuale, i cui patti non contrastano con il disposto dell'art. 13 della legge n. 300 del 1970, in quanto la durata limitata, ma costantemente periodica della prestazione non implica decremento della professionalità del lavoratore, ne deriva che non è possibile assimilare il contratto così strutturato allo schema di un contratto a termine, successivamente prorogato a ripetizione costante (vietato dalla legge n. 230 del 1962 in quanto inficiato da presunzione di frode in danno del lavoratore) siccome idoneo a frazionare, a differenza dell'altro l'unicità del vincolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)