Sez. 3, Sentenza n. 8395 del 07/04/2009 (Rv. 607930 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Impugnazione della sentenza da parte del cessionario - Notificazione al cedente - Necessità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, qualora il cessionario si sia costituito nel giudizio di appello ed in quello di legittimità (nella specie, proponendo ricorso avverso la sentenza che non ha accolto la domanda), è superflua, e va quindi evitata, al fine di garantire una maggiore celerità nella definizione del giudizio, la concessione di un termine per la notifica del ricorso per cassazione al cedente, ove quest'ultimo, pur non essendo stato estromesso dal giudizio di appello, non abbia a sua volta impugnato la decisione, e non sia stata proposta alcuna domanda nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 101, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)