Sez. 1, Sentenza n. 5287 del 22/04/2000 (Rv. 535968 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Scrittura privata contenente atto definitivo di vendita - Sottoscrizione - Accertamento giudiziale - Trascrizione della domanda - Relativa sentenza - Effetti reali - Decorrenza da detta trascrizione - Opponibilità dell'atto al fallimento dichiarato successivamente alla stessa - Configurabilità - Inadempimento di preliminare di vendita - Differente regime.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
Con riguardo agli effetti del fallimento sui rapporti preesistenti, mentre la pronuncia adottata, ex art. 2932 cod. civ., nella ipotesi di inadempimento di contratto preliminare di vendita, ha valore costitutivo, con la conseguenza che l'effetto traslativo - preclusivo della facoltà, riconosciuta al curatore fallimentare dall'art. 72, quarto comma, legge fall., di scelta tra la esecuzione e lo scioglimento del contratto stesso, si produce solo con il passaggio in giudicato della sentenza, nel caso di scrittura privata contenente un atto definitivo di vendita, gli effetti reali dello stesso sono opponibili, in caso di accertamento giudiziale dell'autenticità della sottoscrizione di tale atto e di trascrizione della relativa domanda, al fallimento dichiarato successivamente a detta trascrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 n. 3, Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72 com. 4, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)